Agevolazioni fiscali ed esenzioni

In questa sezione puoi trovare tutte le informazioni relative a richieste di agevolazioni ed esenzioni.
  • Agevolazioni fiscali
  • Esenzioni IVA
  • Esenzione Tassa Concessione Governativa
  • Imposta bollo

I vantaggi fiscali per i possessori di partita IVA

Contratti Postpagati:

Se sei un professionista o un titolare di impresa, attivando un contratto WINDTRE BUSINESS postpagato, puoi usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente. 
Se sei titolare di una partita IVA puoi:
  • dedurre dalle imposte l’80% dei costi di telefonia fissa e mobile per uso professionale
  • detrarre l’ IVA fino al 100% sui costi del servizio di telefonia mobile e fissa
La percentuale soggettiva di detraibilità dell'IVA (fino al massimo del 100%) per la telefonia mobile dipende dalla quota di utilizzo del servizio di telefonia mobile per uso professionale/aziendale (la prova di tale quota di utilizzo è a carico del titolare della Partita IVA).

Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o il tuo commercialista.

Contratti Prepagati:

Se sei un professionista o un titolare di impresa, attivando contratto WINDTRE BUSINESS prepagato, puoi dedurre nella misura dell'80% l'intero costo riguardante i servizi telefonici (ex art. 74 del DPR 633/1972).
I costi relativi i contratti ricaricabili sono esposti con codice IVA  Art. 74; tale trattamento IVA è da intendersi oggettivo, a prescindere dal trattamento soggettivo del Cliente.
L'importo dell'IVA art. 74 è calcolato su tutte le voci della ricaricabile: costi mensili, contributi e ricariche, contributi per recesso anticipato (ad eccezione del contributo di recesso per inadempienza).

Per ulteriori informazioni sul trattamento dell’IVA con codice Art. 74, puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o il tuo commercialista.

Esenzioni IVA 

Se hai diritto ad Esenzione IVA devi inviarci la documentazione attraverso la quale è possibile richiedere l'esenzione. A seconda del diritto di appartenenza, di seguito trovi riepilogata sinteticamente la documentazione necessaria:
Categoria di appartenenza Documentazione da produrre
Aziende esportatrici abitualiDichiarazione d'intento
Ambasciate/ConsolatiModello 181 fornito dal Ministero degli Affari Esteri
NATODichiarazione attestante l'appartenenza alla categoria (comando militare NATO o comando militare italiano che agisce per conto della NATO)
VATICANODichiarazione attestante che ha sede in zona extraterritoriale appartenente alla Santa Sede.
Clienti con sede legale/residenza nei paesi UE o extra UEL'informazione risulta sulla Proposta di Contratto sottoscritta.
La dichiarazione di intento prodotta dagli esportatori abituali (Art. 8 - 8 bis e 9) ha validità annuale (comunque decorre dalla ricezione al 31 dicembre dell'anno oggetto di richiesta, salvo revoca), pertanto devi rinnovarla ogni anno, producendo una nuova dichiarazione in originale.
In tutti gli altri casi la dichiarazione deve essere prodotta una sola volta (salvo specifiche diverse).
L’esenzione non è applicabile a conti telefonici emessi antecedentemente la data di ricezione di documentazione conforme.
Puoi revocare l’esenzione in qualsiasi momento facendoci pervenire la richiesta in forma scritta. Tale revoca decorre dalla ricezione, pertanto non è applicabile a conti telefonici emessi antecedentemente la data di ricezione.


Se hai diritto all’esenzione, la documentazione deve essere INTESTATA a: 
Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.
Sede legale: Largo Metropolitana 5, 20017 Rho (MI)


La documentazione deve essere INVIATA a:
Wind Tre S.p.A.
Via C.G. Viola, 48 - palazzo Veneziani A
00148 Roma RM
c.a Amministrazione clienti – Ufficio Esenzione IVA 

Esenzione Tassa Concessione Governativa

La Tassa di Concessione Governativa è un tributo, valido per l'intera durata contrattuale, legato all'esistenza di un'utenza telefonica mobile con contratto di abbonamento postpagato.
Se non hai diritto all’esenzione di tale tributo, e sei dotato di Partita IVA, la Tassa di Concessione Governativa applicata è quella ad uso Affari (12,91€/cent).

I soggetti Esenti dal Tributo sono:
  1. Invalidi.
  2. Non vedenti.
  3. ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).
  4. Le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche.
  5. Stato, Organi dello Stato e Pubbliche Amministrazioni.

Invalidi e non vedenti

L'invalidità e la cecità devono essere certificate dall'Azienda Sanitaria Locale e prodotta unitamente al contratto di abbonamento. Si intende che l'esenzione è riconosciuta solo per le SIM utilizzate da tali soggetti. Ai clienti invalidi/ciechi l'esenzione spetta limitatamente ad un solo contratto. La richiesta di esenzione sul secondo abbonamento può essere accolta solo a fronte di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l’indicazione che il medesimo abbonamento, dato in uso all'accompagnatore, è indispensabile per lo svolgimento della vita di relazione. La consegna del documento attestante l'invalidità ad entrambi gli arti inferiori o la cecità è condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento di tale esenzione; ciò a prescindere dal fatto che l'invalidità accertata sia inferiore al 100% o che la cecità non sia assoluta, ma, permanga un residuo visivo.

Stato, Organi dello Stato e Pubbliche Amministrazioni

Lo Stato, gli Organi dello Stato e le Amministrazioni Pubbliche Statali sono esclusi dal pagamento della Tassa di concessione Governativa. Diversamente, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la Tassa di Concessione Governativa sia dovuta dall'Amministrazione Pubblica non Statale. Se “riconosciuto" come Stato, Organo dello Stato e Amministrazione Pubblica Statale non necessita invio documentazione per l'applicazione dell'esenzione.

Per conoscere tutti gli altri soggetti esenti dalla Tassa di Concessione Governativa clicca qui.

Se hai diritto all’esenzione, la documentazione deve essere INTESTATA a:
Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.
Sede legale: Largo Metropolitana 5, 20017 Rho (MI)


ed INVIATA a:
Wind Tre S.p.A. Servizio Clienti 1928
Casella Postale n. 14155
Ufficio Postale Milano 65 - 20152 Milano


Oppure via e-mail a:
CustomerCareWindTreBusiness@pec.windtre.it

Imposta di bollo

L'imposta di bollo (dell’importo di 2,00 €) si applica ai conti telefonici contenenti importi fatturati (in addebito ed in accredito) con regime IVA diverso da quello ordinario, qualora la somma degli stessi superi il limite di 77,47 €.

Categorie per le quali WindTre S.p.a. non si avvale delle rivalsa di tale imposta, seppur versata all'erario:
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
  • Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
  • Pubbliche Amministrazioni Centrali.
A seconda del diritto di appartenenza, di seguito riepilogata sinteticamente la documentazione necessaria:
  • ONLUS di diritto
    Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (originale) sottoscritta dal Rappresentante Legale e attestante l'appartenenza ad una delle tre categorie, di seguito elencate, specificando la tipologia di appartenenza e i riferimenti normativi di competenza:
  1. Organismi di volontariato che risultino iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art.6 della legge 11 agosto 1991, n. 226.
  2. Organizzazioni non governative che siano state riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1997, n.49.
  3. Cooperative Sociali che risultino iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.
  • ONLUS di fatto
    Documento sottoscritto dal Rappresentante Legale attestante l'inoltro, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460, concernente l'assunzione della qualifica di ONLUS (riferimento: circolare del Ministero delle Finanze n. 154/E dell'11 Ottobre 2000).
  • Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI
    Documento sottoscritto dal Rappresentante Legale attestante l'inoltro, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460, concernente l'assunzione della qualifica di ONLUS (riferimento: circolare del Ministero delle Finanze n. 154/E dell'11 Ottobre 2000).
Se vuoi usufruire di tale mancata rivalsa dell'imposta di bollo, la documentazione deve essere INTESTATA a:
Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.
Sede legale: Largo Metropolitana 5, 20017 Rho (MI).


ed INVIATA a:
Wind Tre S.p.A.
Via C.G. Viola, 48
00148 Roma RM c.a AR Billing B2B CA
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