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In base al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259 del 1 agosto 2003), la definizione degli strumenti di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche è demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
L'AGCom, prima con la delibera 182/02/CONS e poi con la delibera 173/07/CONS e successive modifiche, ha approvato il "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti".
Il Regolamento dell'AGCom ha sancito, per il settore delle telecomunicazioni, l'esperimento da parte dell'utente di un tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti dell'operatore, prima di adire la giustizia ordinaria.
Quindi sono stati definiti gli strumenti a disposizione degli utenti per l'esperimento di tale tentativo obbligatorio di conciliazione.
Tra gli strumenti di conciliazione a disposizione dell'utente citiamo:
Il Regolamento dell'AGCom prevede inoltre, in caso di mancata risoluzione della controversia durante il tentativo obbligatorio di conciliazione (ovvero allo scadere di un termine prefissato), la possibilità per l'utente di accedere ad un secondo grado di giustizia amministrativa (la definizione), ovvero di rivolgersi alla giustizia ordinaria.